Art. 2.

      1. I consorzi scolastici formulano e gestiscono progetti per l'innovazione, il miglioramento e la promozione di attività scolastiche i cui obiettivi sono difficilmente raggiungibili a livello di singola istituzione. In particolare, essi sviluppano l'ampliamento dell'offerta formativa con iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastici, favorendo l'assolvimento dell'obbligo formativo, raccordandosi per l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie, anche in orari extrascolastici, partecipando a programmi locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei.

 

Pag. 4